Gruppo Giovani Industriali Como  

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REGOLAMENTO DEL

GRUPPO GIOVANI INDUSTRIALI DI COMO

(approvato dalla Giunta di Confindustria Como del 13 luglio 2009)

 

 

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE, SCOPI, CODICE ETICO E CARTA DEI VALORI

 

Art.1- Costituzione

Nell’ambito di Confindustria Como e con sede presso la stessa, è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, denominato “Gruppo Giovani Industriali”, come previsto dall'articolo 18 dello Statuto di Confindustria Como. Esso aderisce agli organismi regionali e nazionali dei Giovani Imprenditori di Confindustria.

Il Gruppo Giovani Imprenditori ha un profilo organizzativo intercategoriale e si caratterizza come movimento di persone appartenenti ad imprese aderenti al sistema confederale della rappresentanza imprenditoriale.

 

Art. 2- Scopi

Il Gruppo, nel rispetto delle finalità indicate nello Statuto di Confindustria Como persegue i seguenti scopi:

-                 stimolare nei giovani imprenditori la consapevolezza della loro funzione etico -sociale, lo spirito associativo e della libera iniziativa, di cui l’attività imprenditoriale è precipua manifestazione;

-                 promuovere iniziative atte ad approfondire la conoscenza dei problemi economici, sociali, politici e tecnici dell’industria;

-                 stimolare, al di fuori del suo ambito, l’azione imprenditoriale mediante dibattiti, pubblicazioni, contatti con altri Gruppi ed Associazioni;

-                 stimolare lo spirito associativo e favorire la partecipazione alla vita di Confindustria Como con l’apporto di idee ed azioni e dell’Organizzazione Regionale e Nazionale dei Giovani Imprenditori;

-                 concorrere, nel quadro dell’azione svolta da Confindustria Como, allo studio ed alla promozione di iniziative atte a rafforzare la validità e la presenza esterna delle rappresentanze industriali

 

Art. 3 – Attività

Il Gruppo Giovani promuove tutte le attività utili al conseguimento degli scopi di cui all'articolo precedente ed in particolare:

-                organizza convegni, incontri, dibattiti ed ogni altra iniziativa di informazione e di formazione professionale e culturale dell'associato;

-                sviluppa la conoscenza da parte dei Giovani Imprenditori delle attività di Confindustria Como e ne favorisce l'inserimento nei vari organi statutari;

-                istituisce ove necessari gruppi di lavoro per l’approfondimento di singole tematiche;

-                promuove i valori dell'azione imprenditoriale nel mondo della scuola;

-                stimola la partecipazione dei componenti alle attività dei Giovani Imprenditori ad ogni livello dell’Organizzazione Nazionale dei Giovani imprenditori, favorendo uno stretto collegamento con gli altri organismi regionali, nazionali ed internazionali.

 

Art. 4 – Codice Etico e Carta dei Valori

Nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento, nonché nei loro comportamenti personali ed aziendali, i Giovani Imprenditori si impegnano ad ispirarsi ai principi etici e morali contenuti nel Codice Etico e nella Carta dei Valori  di Confindustria, adottati dalla componente organizzativa.

In tale quadro,  il Gruppo si impegna ad evidenziare adeguatamente la sua collocazione all’interno della propria componente organizzativa, attraverso l’adozione obbligatoria del logo con cui si evidenzia l’appartenenza a Confindustria Como.

 

 

TITOLO SECONDO

COMPONENTI DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

 

Art.5 – Requisiti per l’appartenenza

L’appartenenza al Gruppo ha carattere personale.

Possono far parte del  Gruppo, in qualità di membri ordinari, gli imprenditori, le cui aziende siano iscritte a Confindustria Como, che abbiano un’età compresa tra i 18 e i 40 anni.

Con gli stessi limiti di età, possono far parte del Gruppo:

-                i figli degli imprenditori o soci di imprese associate, purchè siano partecipi o a conoscenza dell’attività aziendale;

-                un solo rappresentante per ciascuna impresa iscritta a Confindustria Como, individuato all’interno delle figure previste dai commi II e III dell’articolo 9 del regolamento sugli organi confederali (il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali “ad negotia” che siano membri del Consiglio di amministrazione o Direttori generali, amministratori, institori e dirigenti dell’impresa, muniti di specifica procura), espressamente indicato per iscritto su carta intestata dell'impresa.

Potranno essere iscritti al Gruppo, con diritto di elettorato attivo più soggetti legati da vincoli di parentela ai sensi del codice civile, espressione di una stessa impresa, ferma restando in tal caso la limitazione a due componenti di uno stesso organo del diritto di elettorato passivo.

Ai fini dello sviluppo associativo del Gruppo, è possibile far partecipare alle relative attività e per un periodo limitato non superiore a 6 mesi anche imprenditori titolari di aziende non aderenti a Confindustria Como, purchè aventi i requisiti di età di cui al precedente comma 2. Tali soggetti hanno nel Gruppo funzioni meramente consultive con l’esclusione di elettorato attivo e passivo.

 

Art.6 – Modalità di ammissione

Sulla domanda di ammissione, redatta su apposito modulo, delibera il Consiglio Direttivo del Gruppo nella prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti di appartenenza di cui all'articolo precedente. Avverso la delibera di rigetto, l'interessato può ricorrere ai Probiviri di Confindustria Como.

 

Art. 7 – Cessazione dell’appartenenza

L'appartenenza al Gruppo Giovani cessa:

-                al compimento del quarantesimo anno di età, fatta salva la conclusione del mandato di eventuali cariche elettive a quel momento ricoperte, sia nel Gruppo, che negli organismi regionali e nazionali; in tal caso non potrà assumere nuove cariche in rappresentanza del Gruppo;

-                per dimissioni;

-                per sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui all'articolo 5;

-                per espulsione deliberata dai Probiviri di Confindustria Como su proposta del Consiglio Direttivo del Gruppo motivata da comportamenti in contrasto con il presente Regolamento, con il Codice Etico e la Carta dei Valori di Confindustria o da cause d'indegnità connesse al compimento di reati di particolare gravità.

 

Art. 8 • Amici del Gruppo

A cura del Consiglio Direttivo, presso la segreteria del Gruppo, viene tenuto un elenco di nominativi di amici e simpatizzanti che abbiano manifestato interesse per le attività del Gruppo Giovani.

Il Presidente potrà estendere di volta in volta, alle persone inserite nell’elenco, gli inviti alle manifestazioni del Gruppo.

Ogni Consiglio Direttivo, ad insediamento avvenuto, procede all’aggiornamento di tale elenco.

 

TITOLO TERZO

ORGANI

 

Art. 9 – Elencazione

Gli Organi del Gruppo sono:

-                 l’Assemblea

-                 il Consiglio Direttivo

-                 il Presidente

-                 i Vice Presidenti.

 

Sezione I - ASSEMBLEA

 

Art.10 – Convocazione e validità

L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti al Gruppo, è presieduta dal Presidente del Gruppo e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in via straordinaria su richiesta del Presidente, a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo per iscritto specificando l'ordine del giorno.

L’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto.

L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta  - anche via fax o via posta elettronica - contenente la data, l’ora, il luogo e l'ordine del giorno da inviarsi con almeno 15 giorni di anticipo.

Nelle riunioni in cui si procede al rinnovo delle cariche, da tenersi entro il 30 giugno, la convocazione dovrà essere trasmessa con preavviso di almeno 25 giorni con le modalità sopra riportate e con le indicazioni per la presentazione delle candidature.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente, con le modalità di cui sopra, entro trenta giorni dalla data della richiesta di cui al primo comma del presente articolo.

L’Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno il 50% degli aventi diritto al voto in prima convocazione e quale che sia il numero dei presenti in seconda convocazione.

Le due convocazioni possono avvenire nello stesso giorno.

Ai fini della validità dell'Assemblea non si tiene conto di chi si assenta dopo l'inizio dei lavori.

Resta comunque salva la facoltà per ciascun partecipante all’Assemblea di richiedere la verifica della sussistenza del numero legale.

 

Art. 11 -  Attribuzioni

Spetta all’Assemblea:

a)             Determinare le linee programmatiche del Gruppo;

b)             Determinare il numero dei membri del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente uscente.

c)             Eleggere il Presidente ed il Consiglio Direttivo del Gruppo.

d)             Integrare in caso di necessità i membri del Consiglio Direttivo.

e)             Approvare il Regolamento e le sue eventuali modifiche.

f)               Decidere l'eventuale scioglimento del Gruppo, previa comunicazione di tale intendimento agli Organi Direttivi di Confindustria Como.

g)             Deliberare su ogni materia sottoposta al suo esame.

 

Art. 12 - Modalità di votazione

Ogni iscritto al Gruppo, in possesso dei requisiti richiesti, ha diritto ad un voto che non può essere delegato.

Gli iscritti da meno di un anno non avranno diritto di voto.

Il Presidente determina di volta in volta le modalità di votazione tranne nei casi di delibere concernenti persone nei quali si procede necessariamente a scrutinio segreto.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto, tranne nei casi di cui alle lettere e) e f) del precedente articolo nei quali è richiesta la maggioranza di due terzi. Ai fini delle deliberazioni a maggioranza non si tiene conto degli astenuti.

 

Sezione II – CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Art.13 – Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Gruppo e da un minimo di quattro  a un massimo di sedici  membri eletti dall'Assemblea, compresi i Vice Presidenti.

I Consiglieri durano in carica due anni e non sono eleggibili per più di cinque mandati consecutivi.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, l’ultimo Past President del Gruppo in qualità di invitato.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, in qualità di ospiti senza diritto di voto, persone invitate dal Presidente.

 

Art. 14 – Modalità di candidatura

Le candidature a Consigliere devono pervenire per iscritto – anche via fax e posta elettronica – alla segreteria del Gruppo almeno dieci giorni prima dell’Assemblea. Le candidature possono essere personali o su segnalazione.

Sono eleggibili tutti gli iscritti al Gruppo aventi almeno un anno di anzianità alla data dell'Assemblea.

 

Art. 15 – Norme per l’elezione del Consiglio

La Segreteria provvede a distribuire a tutti i partecipanti all’Assemblea la  lista dei candidati  insieme alla scheda di votazione.

Ogni votante può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire. Le schede recanti un numero superiore di preferenze o nominativi non compresi nella lista vengono annullate.

I candidati che, in relazione ai posti disponibili, ottengono il maggior numero dei voti sono dichiarati eletti.

In caso di parità di voti, risulterà eletto il candidato che ha maggiore anzianità di appartenenza al Gruppo.

 

Art. 16 - Convocazione e validità delle riunioni

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno 6 volte l’anno, mediante avviso scritto  - anche via fax e posta elettronica accettata - recante la data, l’ora, il luogo e l'ordine del giorno da inviarsi almeno sette giorni prima della riunione, salvo casi di particolare e motivata urgenza nei quali tale termine potrà essere ridotto fino a ventiquattro ore.

Il Consiglio Direttivo può inoltre essere convocato su iniziativa di almeno due terzi dei Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente contenente l'ordine del giorno. In questo caso il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro quindici giorni e, decorso tale termine senza che il Presidente vi abbia provveduto, vi potrà provvedere il Vice Presidente più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza della metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice senza tenere conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il voto non è delegabile.

 

Art. 17 – Attribuzioni

Spetta al Consiglio Direttivo:

a)             Attuare le direttive generali e le linee programmatiche del Gruppo.

b)             Promuovere iniziative ed adottare provvedimenti atti alla realizzazione degli scopi del Gruppo.

c)             Nominare e revocare i Vicepresidenti, da un minimo di uno ad  un massimo di quattro,  su proposta del Presidente del Gruppo.

d)             Designare e revocare, su proposta del Presidente, i rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti di Confindustria Como, negli organi regionali e nazionali dell’Organizzazione dei Giovani Imprenditori, nonché in organismi esterni.

e)             Istituire, se necessario, commissioni per lo studio di particolari tematiche di interesse generale scegliendo i componenti anche al di fuori del Consiglio Direttivo.

f)              Nominare su proposta del Presidente fra i membri del Consiglio Direttivo dei Consiglieri Incaricati per l'approfondimento di temi o la realizzazione di iniziative specifiche, secondo tempi e modalità definiti dal Consiglio stesso.

g)             Deliberare in merito alle domande di ammissione al Gruppo e alla cessazione della qualità di socio derivante dalla perdita dei requisiti di appartenenza di cui all'art.5.

h)             Deliberare in merito alle dimissioni di Consiglieri o di Rappresentanti del Gruppo.

i)               Deferire un socio al Collegio dei Probiviri dell'Associazione.

j)              Nominare la Commissione Elettorale e Verifica Poteri di cui al successivo art. 19.

 

Art. 18 – Dimissioni e decadenza

Le eventuali dimissioni di Consiglieri e di Rappresentanti del Gruppo di cui alla lettera d) del precedente articolo devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo che risultino assenti non giustificati a quattro riunioni consecutive o almeno alla metà delle riunioni indette in un anno decadono automaticamente dalla carica e vengono sostituiti. In tal caso e nell’ipotesi di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, subentra il primo dei candidati non eletti. In caso di parità, il Consiglio Direttivo coopterà uno dei due soci mediante ballottaggio. In caso di mancanza di sostituti, si procederà a nuove votazioni ad integrazione in occasione dell’Assemblea successiva.

In caso di dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri eletti, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo per la durata residua. La convocazione dovrà effettuarsi entro i 30 giorni successivi.

 

Art. 19 – Commissione Elettorale e Verifica Poteri

La Commissione Elettorale e Verifica Poteri è composta da tre soci effettivi  che abbiano maturato una significativa esperienza associativa e che non abbiano compiuto il 40° anno di età alla data della nomina.

La Commissione è nominata dal Consiglio Direttivo almeno una settimana prima della convocazione dell’Assemblea. La Commissione è  presieduta dal più anziano d’età tra i suoi componenti ed ha i seguenti compiti :

-                accertare i requisiti concernenti l’elettorato attivo e passivo previsti dal presente Regolamento.

-                sovrintendere allo svolgimento delle elezioni;

-                provvedere allo spoglio delle schede e proclamare i risultati.

Per qualsiasi ricorso in materia elettorale sono competenti i Probiviri di Confindustria Como.

I membri della Commissione non sono eleggibili alle cariche di Presidente e di Consigliere e restano in carica per ogni eventuale necessità fino alla nomina della nuova Commissione.

 

SEZIONE III – PRESIDENZA

 

Art. 20 -  Modalità di elezione e durata in carica del Presidente

Può candidarsi alla carica di Presidente ogni iscritto al Gruppo avente almeno due anni di anzianità di iscrizione al Gruppo alla data dell'Assemblea, che non abbia compiuto il 40° anno di età alla data della votazione, comunque alla data di inizio del suo mandato, che abbia partecipato attivamente alla vita associativa, che abbia responsabilità di gestione dell’azienda di appartenenza, e che sia in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento.

Il candidato Presidente non potrà contemporaneamente candidarsi anche alla carica di Consigliere.

Almeno dieci giorno prima della data dell’Assemblea i candidati dovranno inviare alla Commissione Elettorale e Verifica Poteri la propria candidatura.

Entro una settimana prima della data dell’Assemblea, la Segreteria provvederà a comunicare, anche via fax e posta elettronica, a tutti gli iscritti i nomi delle candidature pervenute.

Il Presidente del Gruppo è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto.

Il Presidente è eletto con la maggioranza  assoluta degli aventi diritto al voto. Se alla prima votazione non si raggiunge il quoziente richiesto si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti.  In caso di parità tra candidati si ripete la votazione.

Il Presidente dura in carica due anni e non è rieleggibile per più di due mandati consecutivi.

La durata della carica è fissa e di norma non può essere prorogata, salvo quanto previsto nel comma successivo.

L’ eventuale proroga dovrà avere carattere di eccezionalità e concessa solo quando il Consiglio Direttivo rilevi che con la scadenza del Presidente possa essere compromesso il buon funzionamento del Gruppo. Il tempo di proroga dovrà essere ridotto e comunque non superiore a mesi sei.

Tale eventuale proroga dovrà essere deliberata con il voto favorevole di almeno due terzi del Consiglio Direttivo.

Un'ulteriore rielezione per un solo biennio potrà avvenire dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari ad un mandato.

In caso di dimissioni o impedimento definitivo, il Presidente sarà sostituito dal Vicepresidente con maggiore anzianità  secondo l’età fino alla successiva Assemblea.

 

Art. 21 – Presidente

Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori:

-                rappresenta il Gruppo e partecipa alle riunioni del  Consiglio Nazionale dei Giovani Imprenditori e del Comitato Regionale di appartenenza;

-                rappresenta il Gruppo negli gli organi direttivi di Confindustria Como, di cui è Vice Presidente di diritto.

-                rappresenta, altresì, a tutti gli effetti il Gruppo presso tutti gli organismi esterni di Confindustria Como;

-                propone al Consiglio Direttivo le nomine dei Vice Presidenti scelti fra i membri del Consiglio stesso, degli eventuali Consiglieri Incaricati, e rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti dell'Associazione;

-                convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;

-                coordina il lavoro del Consiglio Direttivo e verifica l'attuazione delle sue deliberazioni;

-                predispone la relazione sull'attività del Gruppo da presentare all'Assemblea annuale;

-                nello svolgimento delle sue funzioni può delegare in sua rappresentanza i Vice Presidenti;

-                propone al Consiglio Direttivo le eventuali nomine dei Consiglieri Incaricati e dei rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti dell’Associazione.

 

Art. 22 - Vice Presidenti

I Vicepresidenti sono nominati dal Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, su proposta del Presidente.

Essi coadiuvano il Presidente nel conseguimento degli scopi del Gruppo e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento temporaneo.

I Vicepresidenti durano in carica un biennio e sono rieleggibili; decadono al termine del mandato del Presidente che li ha proposti.

 

SEZIONE IV – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

 

Art. 23 -  Disposizioni generali e incompatibilità

Nessun compenso è previsto ad alcun titolo per l'attività connessa alle cariche previste dal presente Regolamento. Il Consiglio Direttivo può eventualmente deliberare l'assegnazione di rimborsi spesa.

La carica di Presidente del Gruppo Giovani è incompatibile con quella di Presidente del Comitato Regionale.

Si intendono rivestite per l’intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Per tutti i Componenti degli organi direttivi valgono le norme e gli obblighi  previsti dalla delibera della Giunta Confederale del 12 Marzo 2003, che disciplina le situazioni di incompatibilità tra cariche associative e incarichi politici e amministrativi, ed eventuali successive modifiche.

Al fine di consentire al maggior numero possibile di soci di partecipare attivamente alla vita associativa va evitato in linea di principio il cumulo di più cariche associative.

Gli iscritti al Gruppo che svolgono attività nell'ambito dell’Organizzazione dei Giovani Imprenditori a qualsiasi livello, sono tenuti a tenere costantemente aggiornato il Presidente del Gruppo sull'andamento di tale attività.

 

TITOLO QUARTO

GESTIONE

 

Art. 24 – Segreteria

Alla Segreteria del Gruppo provvede l'Associazione con proprio personale, in accordo con il Presidente del Gruppo. Il Segretario assiste alle riunioni dell’Assemblea e del  Consiglio Direttivo ed è incaricato della redazione e della tenuta dei relativi verbali che sottoscrive con il Presidente.

Il Segretario, inoltre, collabora con gli organi dirigenti del Gruppo nella realizzazione dell'attività programmata e svolge la funzione di collegamento con la base associativa.

 

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE

 

Art. 25 -  Scioglimento del Gruppo

L'eventuale scioglimento del Gruppo deve essere approvato dall'Assemblea con le modalità previste dall’articolo 11, lettera f, e dall’ultimo comma dell’art. 12.

 

Art. 26 – Modifiche del Regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere deliberate dall'Assemblea con la maggioranza qualificata prevista dall’ultimo comma dell’articolo 12, previo parere favorevole dei competenti organi confederali, ed essere successivamente sottoposte alla ratifica dell’organo direttivo competente di Confindustria Como.

 

Art. 27 – Rinvio allo Statuto dell’Associazione e controversie

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto di Confindustria Como e nei Regolamenti Regionali e Nazionali dei Giovani Imprenditori.

Sulle eventuali controversie nell'interpretazione e nell'applicazione del Regolamento si pronunceranno inappellabilmente i Probiviri dell'Associazione.

 

Art. 28 – Disposizione transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione da parte dell’organo direttivo competente di Confindustria Como. Le cariche in vigore alla suddetta data restano valide fino alla loro naturale scadenza. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, i soggetti che ricoprano cariche al momento dell'approvazione del presente regolamento ma che non abbiano i requisiti richiesti, possono completare il mandato in corso.

Non è consentita la partecipazione a processi di rinnovo alle cariche, in corso al momento dell'approvazione del presente regolamento, a coloro che non rientrino nelle disposizioni di cui al predetto articolo 5.