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Gruppo Giovani Industriali Como |
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REGOLAMENTO DEL GRUPPO GIOVANI INDUSTRIALI DI COMO (approvato dalla Giunta di Confindustria Como
del 13 luglio 2009) TITOLO PRIMO COSTITUZIONE,
SCOPI, CODICE ETICO E CARTA DEI VALORI Art.1-
Costituzione Nell’ambito
di Confindustria Como e con sede
presso la stessa, è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori,
denominato “Gruppo Giovani Industriali”, come previsto dall'articolo 18 dello Statuto
di Confindustria Como. Esso aderisce agli organismi regionali e nazionali dei
Giovani Imprenditori di Confindustria. Il Gruppo
Giovani Imprenditori ha un profilo organizzativo intercategoriale e si
caratterizza come movimento di persone appartenenti ad imprese aderenti al
sistema confederale della rappresentanza imprenditoriale. Art.
2- Scopi Il Gruppo, nel rispetto delle finalità indicate nello
Statuto di Confindustria Como persegue i seguenti scopi: -
stimolare nei giovani imprenditori la consapevolezza della loro
funzione etico -sociale, lo spirito associativo e della libera iniziativa, di
cui l’attività imprenditoriale è precipua manifestazione; -
promuovere iniziative atte ad approfondire la conoscenza dei
problemi economici, sociali, politici e tecnici dell’industria; -
stimolare, al di fuori del suo ambito, l’azione
imprenditoriale mediante dibattiti, pubblicazioni, contatti con altri Gruppi ed
Associazioni; -
stimolare lo spirito
associativo e favorire la partecipazione alla vita di Confindustria Como con l’apporto di idee ed azioni e dell’Organizzazione Regionale e Nazionale dei Giovani Imprenditori; -
concorrere, nel quadro dell’azione svolta da Confindustria Como, allo studio ed alla promozione di iniziative atte a
rafforzare la validità e la presenza esterna delle rappresentanze industriali Art.
3 – Attività Il Gruppo Giovani promuove tutte le attività
utili al conseguimento degli scopi di cui all'articolo precedente ed in
particolare: -
organizza convegni,
incontri, dibattiti ed ogni altra iniziativa di informazione e di formazione
professionale e culturale dell'associato; -
sviluppa la conoscenza da
parte dei Giovani Imprenditori delle attività di Confindustria Como e ne
favorisce l'inserimento nei vari organi statutari; -
istituisce ove necessari
gruppi di lavoro per l’approfondimento di singole tematiche; -
promuove i valori
dell'azione imprenditoriale nel mondo della scuola; -
stimola la partecipazione
dei componenti alle attività dei Giovani Imprenditori ad ogni livello
dell’Organizzazione Nazionale dei Giovani imprenditori, favorendo uno stretto
collegamento con gli altri organismi regionali, nazionali ed internazionali. Art.
4 – Codice Etico e Carta dei Valori Nel perseguimento degli scopi e nello
svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento,
nonché nei loro comportamenti personali ed aziendali, i Giovani Imprenditori si
impegnano ad ispirarsi ai principi etici e morali contenuti nel Codice Etico e
nella Carta dei Valori di
Confindustria, adottati dalla componente organizzativa. In tale quadro,
il Gruppo si impegna ad evidenziare adeguatamente la sua collocazione
all’interno della propria componente organizzativa, attraverso l’adozione
obbligatoria del logo con cui si evidenzia l’appartenenza a Confindustria
Como. TITOLO
SECONDO COMPONENTI
DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI Art.5
– Requisiti per l’appartenenza L’appartenenza al
Gruppo ha carattere personale. Possono far parte del Gruppo, in qualità
di membri ordinari, gli
imprenditori, le cui aziende siano iscritte a Confindustria Como, che abbiano
un’età compresa tra i 18 e i 40 anni. Con gli stessi limiti di età, possono far
parte del Gruppo: -
i figli degli imprenditori
o soci di imprese associate, purchè siano partecipi o a conoscenza
dell’attività aziendale; -
un solo rappresentante per
ciascuna impresa iscritta a Confindustria Como, individuato all’interno delle
figure previste dai commi II e III dell’articolo 9 del regolamento sugli
organi confederali (il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle
imprese, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori
generali “ad negotia” che siano membri del Consiglio di amministrazione o
Direttori generali, amministratori, institori e dirigenti dell’impresa, muniti
di specifica procura), espressamente indicato per iscritto su carta intestata
dell'impresa. Potranno essere iscritti al Gruppo, con
diritto di elettorato attivo più soggetti legati da vincoli di parentela ai
sensi del codice civile, espressione di una stessa impresa, ferma restando in
tal caso la limitazione a due componenti di uno stesso organo del diritto di
elettorato passivo. Ai fini dello sviluppo associativo del Gruppo,
è possibile far partecipare alle relative attività e per un periodo limitato
non superiore a 6 mesi anche imprenditori titolari di aziende non aderenti a
Confindustria Como, purchè aventi i requisiti di età di cui al precedente
comma 2. Tali soggetti hanno nel Gruppo funzioni meramente consultive con
l’esclusione di elettorato attivo e passivo. Art.6
– Modalità di ammissione Sulla domanda di ammissione,
redatta su apposito modulo, delibera il Consiglio Direttivo del Gruppo nella
prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda, previa
verifica dei requisiti di appartenenza di cui all'articolo precedente. Avverso
la delibera di rigetto, l'interessato può ricorrere ai Probiviri di
Confindustria Como. Art. 7 – Cessazione dell’appartenenza L'appartenenza al Gruppo Giovani cessa: -
al compimento del
quarantesimo anno di età, fatta salva la conclusione del mandato di eventuali
cariche elettive a quel momento ricoperte, sia nel Gruppo, che negli organismi
regionali e nazionali; in tal caso non potrà assumere nuove cariche in
rappresentanza del Gruppo; -
per dimissioni; -
per sopravvenuta mancanza
dei requisiti di cui all'articolo 5; -
per espulsione deliberata
dai Probiviri di Confindustria Como su proposta del Consiglio Direttivo del Gruppo motivata da
comportamenti in contrasto con il presente Regolamento, con il Codice Etico e la
Carta dei Valori di Confindustria o da cause d'indegnità connesse al compimento
di reati di particolare gravità. Art. 8 • Amici del Gruppo A cura del Consiglio Direttivo, presso la segreteria del
Gruppo, viene tenuto un elenco di nominativi di amici e simpatizzanti che
abbiano manifestato interesse per le attività del Gruppo Giovani. Il
Presidente potrà estendere di volta in volta, alle persone inserite
nell’elenco, gli inviti alle manifestazioni del Gruppo. Ogni
Consiglio Direttivo, ad insediamento avvenuto, procede all’aggiornamento di
tale elenco. TITOLO TERZO ORGANI Art. 9 – Elencazione Gli Organi
del Gruppo sono: -
l’Assemblea -
il Consiglio Direttivo -
il Presidente -
i Vice Presidenti. Sezione I - ASSEMBLEA Art.10
– Convocazione e validità L'Assemblea è costituita da
tutti gli iscritti al Gruppo, è presieduta dal Presidente del Gruppo e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno
ed in via straordinaria su richiesta del Presidente, a maggioranza semplice del
Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci che ne facciano richiesta al
Consiglio Direttivo per iscritto specificando l'ordine del giorno. L’Assemblea delibera a maggioranza semplice
dei presenti aventi diritto al voto. L’Assemblea
ordinaria è convocata
dal Presidente mediante
comunicazione scritta - anche via fax o via posta elettronica - contenente la data, l’ora, il
luogo e l'ordine del giorno da inviarsi con almeno 15
giorni di anticipo. Nelle riunioni in cui si procede al rinnovo
delle cariche, da tenersi entro il 30 giugno, la convocazione dovrà essere
trasmessa con preavviso di almeno 25 giorni con le modalità sopra riportate e
con le indicazioni per la presentazione delle candidature. L'Assemblea straordinaria deve essere
convocata dal Presidente, con le modalità di cui sopra, entro trenta giorni
dalla data della richiesta di cui al primo comma del presente articolo. L’Assemblea
è validamente costituita quando sia presente almeno il 50% degli aventi diritto
al voto in prima convocazione e quale che sia il numero dei presenti in seconda
convocazione. Le due
convocazioni possono avvenire nello stesso giorno. Ai fini della validità dell'Assemblea non si
tiene conto di chi si assenta dopo l'inizio dei lavori. Resta comunque salva
la facoltà per ciascun partecipante all’Assemblea di richiedere la verifica
della sussistenza del numero legale. Art.
11 - Attribuzioni Spetta all’Assemblea: a)
Determinare le linee
programmatiche del Gruppo; b)
Determinare il numero dei
membri del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente uscente. c)
Eleggere il Presidente ed il Consiglio Direttivo del Gruppo. d)
Integrare in caso di necessità i membri del Consiglio
Direttivo. e)
Approvare il Regolamento e le sue eventuali modifiche. f)
Decidere l'eventuale scioglimento del Gruppo, previa
comunicazione di tale intendimento agli Organi Direttivi di Confindustria Como. g)
Deliberare su ogni materia
sottoposta al suo esame. Art.
12 - Modalità di votazione Ogni iscritto al Gruppo, in possesso dei
requisiti richiesti, ha diritto ad un voto che non può essere delegato. Gli iscritti da meno di un anno
non avranno diritto di voto. Il Presidente determina di volta in volta le
modalità di votazione tranne nei casi di delibere concernenti persone nei quali
si procede necessariamente a scrutinio segreto. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice
dei presenti aventi diritto di voto, tranne nei casi di cui alle lettere e) e f)
del precedente articolo nei quali è richiesta la maggioranza di due terzi. Ai
fini delle deliberazioni a maggioranza non si tiene conto degli astenuti. Sezione II – CONSIGLIO DIRETTIVO Art.13 – Composizione Il Consiglio Direttivo è
composto dal Presidente del Gruppo e da un minimo di quattro a un massimo di sedici membri eletti dall'Assemblea, compresi i
Vice Presidenti. I Consiglieri durano in
carica due anni e non sono eleggibili per più di cinque mandati consecutivi. Partecipa alle riunioni del
Consiglio Direttivo, l’ultimo Past President del Gruppo in qualità di
invitato. Possono partecipare alle
riunioni del Consiglio Direttivo, in qualità di ospiti senza diritto di voto,
persone invitate dal Presidente. Art. 14 – Modalità di
candidatura Le candidature a
Consigliere devono pervenire per iscritto – anche via fax e posta elettronica
– alla segreteria del Gruppo almeno dieci giorni prima dell’Assemblea. Le
candidature possono essere personali o su segnalazione. Sono eleggibili tutti gli iscritti al Gruppo
aventi almeno un anno di anzianità alla data dell'Assemblea. Art.
15 – Norme per l’elezione del Consiglio La Segreteria provvede a distribuire a tutti i
partecipanti all’Assemblea la lista
dei candidati insieme alla scheda di
votazione. Ogni votante può esprimere un numero di
preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire. Le schede recanti
un numero superiore di preferenze o nominativi non compresi nella lista vengono
annullate. I candidati che, in relazione ai posti
disponibili, ottengono il maggior numero dei voti sono dichiarati eletti. In caso di
parità di voti, risulterà eletto il candidato che ha maggiore anzianità di
appartenenza al Gruppo. Art.
16 - Convocazione e validità delle riunioni Il Consiglio Direttivo è convocato dal
Presidente almeno 6 volte l’anno, mediante avviso scritto - anche via fax e posta elettronica
accettata - recante la data, l’ora, il luogo e l'ordine del giorno da
inviarsi almeno sette giorni prima della riunione, salvo casi di particolare e
motivata urgenza nei quali tale termine potrà essere ridotto fino a
ventiquattro ore. Il Consiglio Direttivo può inoltre essere
convocato su iniziativa di almeno due terzi dei Consiglieri che ne facciano
richiesta scritta al Presidente contenente l'ordine del giorno. In questo caso
il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro quindici giorni e,
decorso tale termine senza che il Presidente vi abbia provveduto, vi potrà
provvedere il Vice Presidente più anziano di età. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito
con la presenza della metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza
semplice senza tenere conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto
del Presidente. Il voto non è delegabile. Art. 17 – Attribuzioni Spetta al Consiglio
Direttivo: a)
Attuare le direttive generali e le linee programmatiche del
Gruppo. b)
Promuovere iniziative ed adottare provvedimenti atti alla
realizzazione degli scopi del Gruppo. c)
Nominare e revocare i Vicepresidenti, da un minimo di uno ad un massimo di quattro, su proposta del Presidente del Gruppo. d)
Designare e revocare, su proposta del Presidente, i
rappresentanti del Gruppo nelle
varie componenti di Confindustria Como, negli organi regionali e nazionali
dell’Organizzazione dei Giovani Imprenditori, nonché in organismi esterni. e)
Istituire, se necessario,
commissioni per lo studio di particolari tematiche di interesse generale
scegliendo i componenti anche al di fuori del Consiglio Direttivo. f)
Nominare su proposta
del Presidente fra i membri del Consiglio Direttivo dei Consiglieri Incaricati
per l'approfondimento di temi o la realizzazione di iniziative specifiche,
secondo tempi e modalità definiti dal Consiglio stesso. g)
Deliberare in merito
alle domande di ammissione al Gruppo e alla cessazione della qualità di socio
derivante dalla perdita dei requisiti di appartenenza di cui all'art.5. h)
Deliberare in merito
alle dimissioni di Consiglieri o di Rappresentanti del Gruppo. i)
Deferire un socio al
Collegio dei Probiviri dell'Associazione. j)
Nominare la
Commissione Elettorale e Verifica Poteri di cui al successivo art. 19. Art.
18 – Dimissioni e decadenza Le eventuali dimissioni di Consiglieri e di
Rappresentanti del Gruppo di cui alla lettera d) del precedente articolo devono
essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo che risultino
assenti non giustificati a quattro riunioni consecutive o almeno alla metà
delle riunioni indette in un anno decadono automaticamente dalla carica e
vengono sostituiti. In tal caso e nell’ipotesi di dimissioni di un membro del
Consiglio Direttivo, subentra il primo dei candidati non eletti. In caso di
parità, il Consiglio Direttivo coopterà uno dei due soci mediante
ballottaggio. In caso di mancanza di sostituti, si procederà a nuove votazioni
ad integrazione in occasione dell’Assemblea successiva. In caso di
dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri eletti, il Presidente
è tenuto a convocare l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo per la
durata residua. La convocazione dovrà effettuarsi entro i 30 giorni successivi. Art.
19 – Commissione Elettorale e Verifica Poteri La Commissione
Elettorale e Verifica Poteri è composta da tre soci effettivi che abbiano maturato una significativa
esperienza associativa e che non
abbiano compiuto il 40° anno di età alla data della nomina. La Commissione è
nominata dal Consiglio Direttivo almeno
una settimana prima della convocazione dell’Assemblea. La Commissione è presieduta
dal più anziano d’età tra i suoi componenti ed ha i seguenti compiti : -
accertare i requisiti
concernenti l’elettorato attivo e passivo previsti dal presente Regolamento. -
sovrintendere allo
svolgimento delle elezioni; -
provvedere allo spoglio
delle schede e proclamare i risultati. Per qualsiasi ricorso in
materia elettorale sono competenti i Probiviri di Confindustria Como. I membri della Commissione
non sono eleggibili alle cariche di Presidente e di Consigliere e restano in
carica per ogni eventuale necessità fino alla nomina della nuova Commissione. SEZIONE III – PRESIDENZA Art. 20 - Modalità
di elezione e durata in carica del Presidente Può candidarsi alla carica di Presidente ogni
iscritto al Gruppo avente almeno due anni di anzianità di iscrizione al Gruppo
alla data dell'Assemblea, che non abbia compiuto il 40° anno di età alla data
della votazione, comunque alla data di inizio del suo mandato, che abbia
partecipato attivamente alla vita associativa, che abbia responsabilità di
gestione dell’azienda di appartenenza, e che sia in possesso di tutti i
requisiti previsti dal presente Regolamento. Il candidato Presidente non potrà
contemporaneamente candidarsi anche alla carica di Consigliere. Almeno dieci giorno prima della data dell’Assemblea i candidati dovranno inviare
alla Commissione Elettorale e Verifica Poteri la propria candidatura. Entro una settimana prima della
data dell’Assemblea, la Segreteria provvederà a comunicare, anche via fax e
posta elettronica, a tutti gli iscritti i nomi delle candidature pervenute. Il Presidente del Gruppo è eletto
dall'Assemblea a scrutinio segreto. Il Presidente è eletto con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Se
alla prima votazione non si raggiunge il quoziente richiesto si procede al
ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. In caso di parità tra candidati si
ripete la votazione. Il Presidente dura in
carica due anni e non è rieleggibile per più di due mandati consecutivi. La durata della carica è fissa e di norma non
può essere prorogata, salvo
quanto previsto nel comma successivo. L’ eventuale proroga dovrà avere carattere
di eccezionalità e concessa solo quando il Consiglio Direttivo rilevi che con
la scadenza del Presidente possa essere compromesso il buon funzionamento del
Gruppo. Il tempo di proroga dovrà essere ridotto e comunque non superiore a
mesi sei. Tale eventuale proroga dovrà essere
deliberata con il voto favorevole di almeno due terzi del Consiglio Direttivo. Un'ulteriore rielezione per un solo biennio
potrà avvenire dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari ad un
mandato. In caso di dimissioni o impedimento
definitivo, il Presidente sarà sostituito dal Vicepresidente con maggiore
anzianità secondo l’età fino
alla successiva Assemblea. Art.
21 – Presidente Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori: -
rappresenta il Gruppo e
partecipa alle riunioni del Consiglio
Nazionale dei Giovani Imprenditori e del Comitato Regionale di appartenenza; -
rappresenta il Gruppo
negli gli organi direttivi di Confindustria Como, di cui è Vice Presidente di
diritto. -
rappresenta, altresì, a
tutti gli effetti il Gruppo presso tutti gli organismi esterni di Confindustria
Como; -
propone al Consiglio Direttivo le nomine dei Vice Presidenti scelti
fra i membri del Consiglio stesso, degli eventuali Consiglieri Incaricati, e
rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti dell'Associazione; -
convoca e presiede
l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo; -
coordina il lavoro del
Consiglio Direttivo e verifica l'attuazione delle sue deliberazioni; -
predispone la relazione
sull'attività del Gruppo da presentare all'Assemblea annuale; -
nello svolgimento delle
sue funzioni può delegare in sua rappresentanza i Vice Presidenti; -
propone al Consiglio
Direttivo le eventuali nomine dei Consiglieri Incaricati e dei rappresentanti
del Gruppo nelle varie componenti dell’Associazione. Art.
22 - Vice Presidenti I Vicepresidenti sono
nominati dal Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, su proposta del
Presidente. Essi coadiuvano il Presidente nel
conseguimento degli scopi del Gruppo e lo sostituiscono in caso di assenza o
impedimento temporaneo. I Vicepresidenti durano in carica un biennio e
sono rieleggibili; decadono al termine del mandato del Presidente che li ha
proposti. SEZIONE
IV – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE Art.
23 - Disposizioni generali e
incompatibilità Nessun compenso è previsto
ad alcun titolo per l'attività connessa alle cariche previste dal presente
Regolamento. Il Consiglio Direttivo può eventualmente deliberare l'assegnazione
di rimborsi spesa. La carica di Presidente del
Gruppo Giovani è incompatibile con quella di Presidente del Comitato Regionale. Si intendono rivestite per
l’intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo
superiore alla metà del mandato stesso. Per tutti i Componenti degli
organi direttivi valgono le norme e gli obblighi
previsti dalla delibera della Giunta Confederale del 12 Marzo 2003, che
disciplina le situazioni di incompatibilità tra cariche associative e incarichi
politici e amministrativi, ed eventuali successive modifiche. Al fine di consentire al
maggior numero possibile di soci di partecipare attivamente alla vita associativa va evitato in linea di
principio il cumulo di più cariche associative. Gli iscritti al Gruppo che svolgono attività
nell'ambito dell’Organizzazione dei Giovani Imprenditori a qualsiasi livello,
sono tenuti a tenere costantemente aggiornato il Presidente del Gruppo
sull'andamento di tale attività. TITOLO
QUARTO GESTIONE Art.
24 – Segreteria Alla Segreteria del Gruppo provvede
l'Associazione con proprio personale, in accordo con il Presidente del Gruppo.
Il Segretario assiste alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo ed è incaricato
della redazione e della tenuta dei relativi verbali che sottoscrive con il
Presidente. Il Segretario, inoltre, collabora con gli
organi dirigenti del Gruppo nella realizzazione dell'attività programmata e
svolge la funzione di collegamento con la base associativa. TITOLO
QUINTO DISPOSIZIONI
DIVERSE E TRANSITORIE Art.
25 - Scioglimento del Gruppo L'eventuale scioglimento del Gruppo deve
essere approvato dall'Assemblea con le modalità previste dall’articolo 11,
lettera f, e dall’ultimo comma dell’art. 12. Art.
26 – Modifiche del Regolamento Eventuali modifiche al presente Regolamento
devono essere deliberate dall'Assemblea con la maggioranza qualificata prevista
dall’ultimo comma dell’articolo 12, previo parere favorevole dei competenti
organi confederali, ed essere successivamente sottoposte alla ratifica
dell’organo direttivo competente di Confindustria Como. Art.
27 – Rinvio allo Statuto dell’Associazione e controversie Per quanto non previsto dal presente
Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto di
Confindustria Como e nei Regolamenti Regionali e Nazionali dei Giovani
Imprenditori. Sulle eventuali controversie
nell'interpretazione e nell'applicazione del Regolamento si pronunceranno
inappellabilmente i Probiviri dell'Associazione. Art. 28 – Disposizione transitoria Il presente Regolamento entra in vigore alla
data della sua approvazione da parte dell’organo direttivo competente di
Confindustria Como. Le cariche in vigore alla suddetta data restano valide fino
alla loro naturale scadenza. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, i
soggetti che ricoprano cariche al momento dell'approvazione del presente
regolamento ma che non abbiano i requisiti richiesti, possono completare il
mandato in corso. Non è consentita la partecipazione a processi
di rinnovo alle cariche, in corso al momento dell'approvazione del presente
regolamento, a coloro che non rientrino nelle disposizioni di cui al predetto
articolo 5.
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